La detrazione fiscale del 65% concessa nel Modello 730 sugli interventi mirati alla riqualifica energetica degli edifici è stata prorogata per effetto della Legge di Bilancio sino al 31 dicembre 2020 per i lavori sulle singole unità immobiliari. L’agevolazione consiste nel riconoscimento di detrazioni d’imposta nella misura del 65% delle spese sostenute, da ripartire in rate annuali di pari importo, entro un limite massimo di detrazione diverso a seconda degli interventi previsti. In ogni caso, come tutte le detrazioni d’imposta, l’agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. In sostanza, la somma eventualmente eccedente non può essere chiesta a rimborso. Si tratta di riduzioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) e dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) concesse per interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e che riguardano, in particolare, le spese sostenute per:
Vincolante all’ottenimento del bonus, il pagamento mediante “bonifico parlante” e presentazione all’Enea della relativa pratica. Consulta il sito
Solitamente, in gergo comune, si è soliti dire che la detrazione del 50% (prorogata fino al 31 dicembre 2020) si applica sugli interventi di ristrutturazione edilizia aventi per oggetto immobili residenziali. I contribuenti che decidono di effettuare lavori di ristrutturazione di abitazioni e parti comuni di edifici residenziali possono accedere ad una detrazione del 50% delle spese sostenute per i lavori dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), il cosiddetto bonus casa.
Fra questi rientrano anche gli interventi di manutenzione straordinaria agli impianti termici esistenti, quali la sostituzione di caldaie, e climatizzatori con prodotti di nuova generazione.
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